Art. 1.
(Finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le strutture adibite all'allevamento intensivo di animali domestici.
      2. Scopo della presente legge è quello di tutelare la salute degli animali domestici di allevamento, di garantire loro diritti, benessere e condizioni minime per ogni specie.
      3. Le strutture atte ad ospitare animali domestici di allevamento devono rispondere ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
      4. I servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente possono effettuare controlli in qualsiasi momento sulle strutture che ospitano animali domestici di allevamento.
      5. Gli animali devono essere allevati in condizioni idonee e nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche e comportamentali.